RECESSO

Il recesso dall’iscrizione al Fondo deve essere comunicato tramite PEC all’indirizzo pec.fasi@fasi.postecert.it o con raccomandata entro il 31 ottobre di ciascun anno a:

Fasi – Fondo assistenza sanitaria integrativa
Via Vicenza, 23 – 00185 ROMA

con copia da inviare per conoscenza, se si tratta di dirigente in servizio, all’azienda di appartenenza (art. D del Regolamento).

Il titolare che receda dall’iscrizione al Fondo:

  • Se dirigente in servizio, potrà richiedere la reiscrizione solo se in possesso dei titoli richiesti dallo Statuto.
  • Se dirigente in prosecuzione volontaria, potrà richiedere la reiscrizione solo se maturerà un diverso titolo di iscrizione e sia in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto per l’iscrizione come dirigente in servizio o dirigente in pensione.

In entrambi questi casi, il dirigente che richieda la reiscrizione al Fondo dovrà versare una quota di ingresso maggiorata come previsto dall’art. L del Regolamento.

Non potrà invece più reiscriversi, allo stesso titolo, il dirigente in pensione che receda volontariamente dal Fondo. 

Ricordiamo quanto stabilito dall’art. B del Regolamento circa la durata dell’iscrizione:

  • L’iscrizione effettuata nel primo semestre di calendario dell’anno, dura fino al 31 dicembre dello stesso anno.
  • L’iscrizione effettuata nel secondo semestre di calendario dell’anno, dura fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
CESSAZIONE

L’iscrizione cessa in generale con la perdita dei requisiti. Tutti i casi di mantenimento dell’iscrizione sono dettagliatamente descritti nello Statuto o consultando la pagina Come mantenere l’iscrizione”.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’iscrizione cessa con scadenza del trimestre di calendario nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, o, in presenza di periodi coperti da indennità sostitutiva del preavviso, con la scadenza del trimestre di calendario nel corso del quale termina il periodo sostituito da indennità.

GS-FASI

Si ricorda che i dirigenti involontariamente inoccupati, potranno beneficiare della tutela GS-Fasi per un periodo non superiore ad un anno.

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