Istruzioni per la compilazione del MODELLO UNIFICATO ODONTOIATRIA

IMPOSTA DI BOLLO SU RICEVUTE MEDICHE A RIMBORSO

Premesso che:

  • per effetto dell’applicazione dell’articolo 13 del DPR n. 642/72 ogni esemplare di fattura, nota, ricevuta, quietanza o simile documento, non soggetta ad IVA, rilasciata per un importo pari o superiore ad € 77,47 deve essere assoggettata ad imposta di bollo nella misura attualmente fissata (in base alla legge n. 71/2013 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 43/2013) in  2,00 mediante applicazione, da parte di chi emette il documento di spesa, di marche o bollo a punzone. In alcuni casi e solo per alcuni soggetti autorizzati dagli organi competenti tale imposta può essere assolta in modo virtuale;
  • in caso di trasgressione dell’obbligo di cui sopra è prevista una sanzione amministrativa compresa tra il 100% ed il 500% del tributo dovuto;
  • sono obbligati in solido al pagamento del tributo e delle eventuali sanzioni amministrative tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti o documenti non in regola con l’assolvimento del tributo ovvero li allegano ad altri atti o documenti.

Il Fasi, qualora riceva, ai fini del rimborso, atti o documenti privi di marca o bollo a punzone, ai fini dell’esonero da responsabilità amministrativa, è obbligato alla presentazione di tali documenti all’Ufficio del Registro.

Ai fini dell’accettazione della documentazione per il rimborso da parte del Fasi, l’iscritto o la Struttura Sanitaria Odontoiatrica convenzionata in “forma diretta” deve presentare al Fasi stesso le fatture in copia regolarmente assoggettate ad imposta di bollo, ove previsto.

Gli iscritti sono obbligati dalle norme vigenti in materia a pagare in proprio la marca da bollo anche per le fatture/ricevute sanitarie emesse da Strutture Sanitarie e/o da medici-chirurghi-odontoiatri convenzionati in “forma diretta” con il Fasi. Il costo della marca da bollo non è rimborsato dal Fondo.