Nel caso di passaggio dalla situazione di dirigente IN SERVIZIO a pensionato SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA’ è comunque necessaria la comunicazione del pensionamento al Fondo, con le modalità successivamente descritte, per consentire le opportune modifiche alla situazione anagrafica e contributiva; la richiesta di mantenimento dell’iscrizione in qualità di pensionato deve essere presentata entro sei mesi dal pensionamento, pena la definitiva perdita del diritto.
Nel caso in cui, cessato il rapporto di lavoro e maturato il diritto al pensionamento, questo sia differito temporalmente da norme di legge imperative, non si terrà conto di tale periodo di vacanza così come stabilito dall’articolo 2 lettera b) dello STATUTO.
Il dirigente quindi dovrà:
- dare comunicazione al Fondo del passaggio allo stato di pensionato preferibilmente utilizzando il modulo FASI07 compilato nel riquadro D;
- allegare copia della certificazione che comprovi l’avvenuto pensionamento (p.e. Certificato di pensione o comunicazione di pensionamento) e copia della domanda di pensionamento inoltrata all’Istituto Previdenziale di competenza dalla quale sia possibile rilevare:
- il titolo che ha determinato la stessa richiesta (dichiarazione di riconosciuta invalidità, certificazione della qualità di superstite);
- la data di inizio e di risoluzione dell’ultimo rapporto di lavoro, quale dirigente di impresa aderente al FASI, prima del pensionamento. Infatti, in tal caso, il mantenimento del TITOLO di iscrizione è condizionato, secondo l’articolo 2 lettera b) dello STATUTO, dalla durata dell’ultimo rapporto di lavoro che dovrà essere non inferiore ad un anno; in mancanza di tale requisito l’iscrizione decade ed occorrerà richiedere una reiscrizione, seguendo le indicazioni riportate nella pagina relativa.
- allegare documentazione comprovante gli eventuali periodi di iscrizione a forme sostitutive della assistenza sanitaria gestita dal FASI ai sensi dell’accordo del 9 dicembre 1981;
Nel caso in cui l’ultima impresa di appartenenza versi i contributi per i dirigenti pensionati ai sensi degli accordi del protocollo 13 aprile 1981 per almeno QUATTRO anni l’iscrizione sarà mantenuta ai sensi dell’articolo 2 lettera b) dello STATUTO; si prescinde dal versamento CORRENTE dei versamenti citati (ma non dalla precedente durata di tali versamenti) nel caso l’impresa non abbia attualmente dirigenti in forza o abbia cessato l’attività anche a seguito di procedure concorsuali; qualora l’ultima azienda, prima del pensionamento, non abbia completato il periodo di versamento al FASI di almeno 4 anni, il dirigente in pensione potrà mantenere l’iscrizione a sensi del suddetto art. 2. lettera b), purché il dirigente medesimo abbia maturato, con una o più aziende versanti al FASI, i contributi di cui all’Art. G del Regolamento, una iscrizione al FASI stesso in qualità di dirigente in servizio per almeno 8 anni.
Il contributo trimestrale dovrà essere versato direttamente dal titolare di posizione utilizzando le modalità descritte in VERSARE I CONTRIBUTI.
In caso di mancanza del TITOLO su descritto (versamenti aziendali), l’iscrizione potrà essere mantenuta, fino a maturazione del requisito, ai sensi dell’articolo 2 lettera c) dello STATUTO; il contributo trimestrale relativo sarà versato dal dirigente stesso; se tale condizione sarà maturata successivamente, l’iscrizione sarà mutata, come su descritto, ai sensi dell’articolo 2 lettera b).
Ove ricorra questa diversa condizione, al dirigente sarà notificata la diversa e più onerosa contribuzione.
In entrambi i casi, la durata di iscrizione al FASI in qualità di dirigente in servizio o presso altre forme sostitutive prima descritte, determinerà l’eventuale applicazione della maggiorazione dei contributi come previsto dall’articolo H del REGOLAMENTO.
Pensionamento preceduto da iscrizione in qualità di “prosecutore volontario dei contributi previdenziali” o “iscritto convenzionale” (articolo 2 lettera c o articolo 2 lettera d comma d2 dello STATUTO).
In tal caso, rispetto alle condizioni già descritte, dovrà essere verificata la condizione che la cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro non sia intercorsa da più di 8 anni (non si terrà conto di differimento del pensionamento, in presenza del diritto, conseguente a norme imperative di legge).
Potranno, inoltre, mantenere l’iscrizione a sensi dell’Art. 2 lettera b) i dirigenti in pensione, ancorchè la data di pensionamento abbia decorrenza trascorsi oltre 8 anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nel caso in cui gli stessi abbiano mantenuto l’iscrizione senza soluzione di continuità o si siano iscritti entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, nei termini previsti dall’Articolo C del Regolamento, in via convenzionale a sensi dell’ Art. 2 lettera c) oppure d).
In mancanza di tali condizioni, COMUNQUE, l’iscrizione potrà essere mantenuta SOLO ai sensi dell’articolo 2 lettera c) dello STATUTO, con il relativo contributo a carico del dirigente.
Anche in questo caso, la durata di iscrizione al FASI in qualità di dirigente in servizio o presso altre forme sostitutive prima descritte, determinerà l’eventuale applicazione della maggiorazione dei contributi come previsto dall’articolo H del REGOLAMENTO.