È richiesto dal Fondo, ed è interesse oltre che diritto dello stesso dirigente iscritto, comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta sulle informazioni anagrafiche relative a sé stesso ed al nucleo familiare, nonché sui propri dati aziendali, sul proprio stato previdenziale, etc; la mancata o tardiva comunicazione di tali variazioni può causare ritardi o contrattempi nella liquidazione dei rimborsi e, in taluni casi, pregiudicare la continuità dell’assistenza.

E’ impegno assunto dal dirigente, all’atto dell’iscrizione, comunicare tempestivamente al Fondo l’eventuale perdita o modifica dei requisiti che hanno determinato la propria iscrizione (articolo 2 dello STATUTO) e, comunque, entro i termini previsti dall’articolo C del REGOLAMENTO per poter esercitare l’eventuale diritto di mantenimento dell’iscrizione.

Tale comunicazione deve essere inviata a mezzo RACCOMANDATA, completando la richiesta secondo le specifiche indicazioni fornite nelle pagine indicate a sinistra per ogni casistica possibile di variazione di titolo di iscrizione.

Per quanto riguarda invece le variazioni del nucleo familiare, secondo quanto previsto dall’articolo A del REGOLAMENTO:

  • la variazione del nucleo familiare assistibile deve essere comunicata al Fondo a mezzo raccomandata da spedire entro 30 giorni dall’evento; tutti i relativi effetti decorrono dalla data della variazione stessa;
  • qualora la comunicazione venga effettuato oltre il termine su indicato, gli effetti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di trasmissione della comunicazione medesima;
  • per i genitori a carico l’assistenza è subordinata alla comunicazione da effettuarsi all’atto dell’iscrizione, ovvero entro il termine di 60 giorni dall’inizio della vivenza a carico, a mezzo raccomandata.

Per comunicare le variazioni può essere utilizzato il modulo di variazione anagrafica FASI07 preintestato inviato nel plico di inizio anno/iscrizione o l’analogo modulo prelevabile nella sezione MODULISTICA.
Ove non si utilizzino questi, si RACCOMANDA di riportare sempre, nella comunicazione, cognome, nome e NUMERO DI POSIZIONE completo, nella forma 1234567.

Modifiche anagrafiche

Modifiche anagrafiche

  • In caso di variazione di indirizzo basta compilare il modulo variazione anagrafica (FASI 07), che peraltro dovrebbe essere già in possesso del dirigente, ricevuto con il plico annuale o con il plico di iscrizione, ed opportunamente già intestato.
  • Il nuovo indirizzo, da riportare comunque completo anche in caso di variazione della sola via, deve essere riportato nel riquadro A.

Modifiche al conto corrente di accredito dei rimborsi

  • Possono essere effettuati direttamente e con valenza immediata mediante l’apposita procedura predisposta nella sezione “Anagrafica dirigente” – “Coordinate bancarie” presente sulla propria pagina personale accedibile con numero di posizione e password (riportata anche di seguito in questa pagina); in alternativa la variazione può essere richiesta per posta utilizzando il modulo predisposto, inviato ad inizio anno o scaricabile dalla sezione “Modulistica” della Home Page.
  • Ove si richiedesse altrimenti non dimenticare di indicare con chiarezza il proprio nome, cognome e numero di posizione completo; in caso di dubbia assegnazione, per ovvi motivi, la variazione NON può essere recepita.
  • Per individuare il conto su cui accreditare i rimborsi deve essere riportato il codice IBAN richiedibile alla propria agenzia o rilevabile da un estratto conto.

Modifiche agli estremi della domiciliazione bancaria dei contributi

  • Le modalità di autorizzazione della domiciliazione bancaria dei contributi sono riportate nella sezione VERSARE I CONTRIBUTI indicata a sinistra; in caso di variazione delle coordinate bancarie, occorre ripetere la procedura di autorizzazione;
  • L’eventuale revoca della domiciliazione deve essere richiesta al proprio istituto di credito e comunicata al FASI per lettera o utilizzando i servizi automatici previsti in questo sito.

Nella sezione “Anagrafica dirigente” – “Coordinate bancarie” presente sulla propria pagina personale accedibile con codice utente e password sono pubblicate le funzioni:

  • Coordinate bancarie ACCREDITO RIMBORSI: tramite questa funzione è possibile variare direttamente ed in tempo reale le coordinate bancarie del conto corrente sul quale si desiderano accreditare le liquidazioni dei rimborsi. La funzione è aggiornata alle nuove disposizioni bancarie che richiedono, nell’effettuazione di bonifici, l’indicazione del codice IBAN e può quindi essere utilizzato, pur in costanza di validità delle coordinate del conto, per adeguarsi alla nuova normativa fornendo il codice completo. La procedura effettua il controllo della esattezza del codice imputato e la sua validità in riferimento agli archivi ABI CAB costantemente aggiornati. Le coordinate fornite diventano immediatamente esecutive.
  • Coordinate bancarie ADDEBITO CONTRIBUTI: tramite questa funzione è possibile disporre on line la domiciliazione dei contributi dovuti o variare o revocare una preesistente domiciliazione oppure semplicemente verificare le coordinate di addebito. La procedura richiede il codice IBAN del conto corrente sul quale addebitare il contributo. E’ importante, dopo aver disposto una nuova domiciliazione o il cambio su un nuovo conto, visualizzare e stampare il modulo che viene automaticamente precompilato: tale modulo dovrà essere consegnato presso il proprio sportello bancario che dovrà registrare l’autorizzazione (la domiciliazione è di tipo lato/cliente senza allineamento archivi). Il Fasi, acquisite le informazioni, comunque disporrà la domiciliazione dalla prima scadenza utile ma, se l’istituto non avrà, secondo le istruzioni allegate al modulo, registrata l’autorizzazione, la richiesta del Fondo resterà inevasa.

Variazioni del nucleo familiare

  • Devono essere sempre comunicate, preferibilmente utilizzando il modulo FASI 07. Andrà compilata la sezione B riportando il grado di parentela (C coniuge, F figlio, A genitore) ed il tipo di variazione (V correzione dei dati già noti al FASI, C per cessazione dell’assistenza, I per iscrizione di un nuovo familiare) ed infine la data di decorrenza della variazione.
  • Accedendo alla propria pagina personale, sarà possibile richiedere le stesse variazioni, qui indicate, in tempo reale, con invio telematico della documentazione comunque necessaria tramite il servizio omonimo messo a disposizione; la documentazione necessaria resta la stessa qui indicata, da scandire in formato pdf.
  • La cessazione decorrerà dalla data indicata se riferita a coniuge o figli; se riferita ad un genitore seguirà le regole del Recesso dell’iscrizione e quindi decorrerà, se inviata entro il 31 ottobre, dal 1° gennaio dell’anno successivo (articolo D del del REGOLAMENTO).
  • Le iscrizioni di familiari avranno decorrenza dalla data in cui è intervenuta la variazione (nascita, matrimonio, etc.) se comunicata al Fondo entro 30 giorni dall’evento, in caso contrario dal 1° giorno del mese successivo a quello di comunicazione. Solo per i GENITORI, nel caso in cui la vivenza a carico sia intervenuta successivamente all’iscrizione del Dirigente, l’iscrizione sarà possibile (a titolo oneroso) solo se richiesta entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento.

Le comunicazioni di iscrizioni o cessazioni di familiari devono essere inoltrate mediante RACCOMANDATA.
Nel caso di iscrizione di familiare, occorrerà completare la richiesta con la seguente documentazione:

Per coniuge e figli fino al compimento del 18° anno di età:

  • certificato di stato di famiglia con indicazione del grado di parentela (stato di famiglia uso assegni familiari)
  • In alternativa, stato di famiglia corredato da una dichiarazione del titolare dell’iscrizione attestante il grado di parentela, secondo il testo prelevato dalla sezione “modulistica” di questo sito.

Per figli di età superiore a 18 anni (oltre alla documentazione su riportata):

  • certificato di studio (Scuola media superiore o regolare corso di studio universitario) per i figli studenti o certificato di invalidità (superiore al 66%) per eventuali figli invalidi.
    In alternativa alla presentazione del certificato di studi universitario, è possibile presentare una “Dichiarazione sostitutiva di certificazione, a sensi dell’articolo 46 e seguenti del DPR 445/2000 e s.m.i.”, attestante l’iscrizione alla facoltà frequentata, fermo restando la presentazione della relativa dichiarazione di responsabiità ai fini fiscali.
    I relativi modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche prelevabili dai siti internet delle singole Università frequentate, dovranno riportare indicazioni complete su:
  • anno di immatricolazione;
  • durata legale del corso di studi;
  • anno accademico frequentato all’atto di presentazione della dichiarazione.

Il certificato rilasciato a firma della Università rimarrà comunque indispensabile per l’immatricolazione al 1° anno del corso triennale, nonché al 1° anno del ciclo successivo.

  • dichiarazione di responsabilità a nome del figlio interessato, attestante il non percepimento di redditi superiori ai limiti fissati annualmente da Fondo, attualmente ad 737,73 euro mensili.

 

In entrambi i casi, per i figli adottivi o in affidamento temporaneo preadottivo, copia della sentenza di adozione o disposizione di affidamento rilasciato dal Giudice Tutelare direttamente al titolare di iscrizione al Fasi.
Per i genitori:

  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge n° 15 del 4.1.1968, attestante il grado di parentela, la data di decorrenza della vivenza a carico, le motivazioni della, precedente, non vivenza a carico;
  • In alternativa, dichiarazione del titolare dell’iscrizione attestante quanto sopra, secondo il testo prelevato dalla sezione “modulistica” di questo sito.
  • dichiarazione di responsabilità del genitore interessato.

Ulteriori dettagli sull’iscrivibilità del Nucleo Familiare sono disponibili sulla relativa pagina.

Cessazione o variazione di azienda

  • Dovrà essere comunicata la data di cessazione del rapporto di lavoro entro 15 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro, mediante RACCOMANDATA.
  • Nel caso in cui NON ricorra una delle condizioni successivamente descritte, l’iscrizione cesserà alla conclusione del trimestre (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre) in cui si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro.

Variazione di Azienda

Se il rapporto di lavoro, con la qualifica di Dirigente di Impresa aderente al FASI, riprende senza soluzione di continuità ovvero entro il primo giorno del trimestre successivo a quello nel quale si è verificata la cessazione del precedente rapporto di lavoro, mediante raccomandata, basterà:

  • notificare al Fondo la nuova impresa di appartenenza e la data di inizio del nuovo rapporto di lavoro, possibilmente mediante l’invio del modulo FASI 07 compilato nel riquadro C;
  • allegare, su carta intestata dell’impresa ed a firma del suo Rappresentante Legale, l’impegno il cui testo è riportato nella Dichiarazione Azienda.

Se il nuovo rapporto di lavoro riprende in data successiva a quella prevista nel caso precedente, occorrerà richiedere una nuova iscrizione (reiscrizione), seguendo le indicazioni riportate sulla pagina relativa.

Cessazione seguita da pensionamento

Se la cessazione del rapporto di lavoro è seguita, senza soluzione di continuità, dalla condizione di cui all’articolo 2 lettera b) dello STATUTO e cioè di pensionato (ancorché questo stato sia “differito” da termini imperativi di Legge), l’iscrizione VIENE MANTENUTA ad ogni effetto. Comunque è indispensabile, entro 6 mesi, l’invio della documentazione relativa al pensionamento.

Cessazione seguita/non seguita da indennità sostitutiva del preavviso o seguita dalla prosecuzione volontaria dei contributi previdenziali o seguita da rapporto di lavoro all’estero alle dipendenze di azienda collegata all’azienda contribuente

In questi casi è possibile richiedere la prosecuzione dell’iscrizione nei termini ed alle condizioni descritte nelle relative pagine. È importante sottolineare che, in questi casi, la precedente iscrizione è considerata cessata e può essere ripresa, sussistendo i titoli necessari, solo previa ESPLICITA RICHIESTA del DIRIGENTE.

Pensionamento

Nel caso di passaggio dalla situazione di dirigente IN SERVIZIO a pensionato SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA’ è comunque necessaria la comunicazione del pensionamento al Fondo, con le modalità successivamente descritte, per consentire le opportune modifiche alla situazione anagrafica e contributiva; la richiesta di mantenimento dell’iscrizione in qualità di pensionato deve essere presentata entro sei mesi dal pensionamento, pena la definitiva perdita del diritto.

Nel caso in cui, cessato il rapporto di lavoro e maturato il diritto al pensionamento, questo sia differito temporalmente da norme di legge imperative, non si terrà conto di tale periodo di vacanza così come stabilito dall’articolo 2 lettera b) dello STATUTO.

Il dirigente quindi dovrà:

  • dare comunicazione al Fondo del passaggio allo stato di pensionato preferibilmente utilizzando il modulo FASI07 compilato nel riquadro D;
  • allegare copia della certificazione che comprovi l’avvenuto pensionamento (p.e. Certificato di pensione o comunicazione di pensionamento) e copia della domanda di pensionamento inoltrata all’Istituto Previdenziale di competenza dalla quale sia possibile rilevare:
    • il titolo che ha determinato la stessa richiesta (dichiarazione di riconosciuta invalidità, certificazione della qualità di superstite);
    • la data di inizio e di risoluzione dell’ultimo rapporto di lavoro, quale dirigente di impresa aderente al FASI, prima del pensionamento. Infatti, in tal caso, il mantenimento del TITOLO di iscrizione è condizionato, secondo l’articolo 2 lettera b) dello STATUTO, dalla durata dell’ultimo rapporto di lavoro che dovrà essere non inferiore ad un anno; in mancanza di tale requisito l’iscrizione decade ed occorrerà richiedere una reiscrizione, seguendo le indicazioni riportate nella pagina relativa.
  • allegare documentazione comprovante gli eventuali periodi di iscrizione a forme sostitutive della assistenza sanitaria gestita dal FASI ai sensi dell’accordo del 9 dicembre 1981;

Nel caso in cui l’ultima impresa di appartenenza versi i contributi per i dirigenti pensionati ai sensi degli accordi del protocollo 13 aprile 1981 per almeno QUATTRO anni l’iscrizione sarà mantenuta ai sensi dell’articolo 2 lettera b) dello STATUTO; si prescinde dal versamento CORRENTE dei versamenti citati (ma non dalla precedente durata di tali versamenti) nel caso l’impresa non abbia attualmente dirigenti in forza o abbia cessato l’attività anche a seguito di procedure concorsuali; qualora l’ultima azienda, prima del pensionamento, non abbia completato il periodo di versamento al FASI di almeno 4 anni, il dirigente in pensione potrà mantenere l’iscrizione a sensi del suddetto art. 2. lettera b), purché il dirigente medesimo abbia maturato, con una o più aziende versanti al FASI, i contributi di cui all’Art. G del Regolamento, una iscrizione al FASI stesso in qualità di dirigente in servizio per almeno 8 anni.

Il contributo trimestrale dovrà essere versato direttamente dal titolare di posizione utilizzando le modalità descritte in VERSARE I CONTRIBUTI.

In caso di mancanza del TITOLO su descritto (versamenti aziendali), l’iscrizione potrà essere mantenuta, fino a maturazione del requisito, ai sensi dell’articolo 2 lettera c) dello STATUTO; il contributo trimestrale relativo sarà versato dal dirigente stesso; se tale condizione sarà maturata successivamente, l’iscrizione sarà mutata, come su descritto, ai sensi dell’articolo 2 lettera b).

Ove ricorra questa diversa condizione, al dirigente sarà notificata la diversa e più onerosa contribuzione.

In entrambi i casi, la durata di iscrizione al FASI in qualità di dirigente in servizio o presso altre forme sostitutive prima descritte, determinerà l’eventuale applicazione della maggiorazione dei contributi come previsto dall’articolo H del REGOLAMENTO.

Pensionamento preceduto da iscrizione in qualità di “prosecutore volontario dei contributi previdenziali” o “iscritto convenzionale” (articolo 2 lettera c o articolo 2 lettera d comma d2 dello STATUTO).

In tal caso, rispetto alle condizioni già descritte, dovrà essere verificata la condizione che la cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro non sia intercorsa da più di 8 anni (non si terrà conto di differimento del pensionamento, in presenza del diritto, conseguente a norme imperative di legge).
Potranno, inoltre, mantenere l’iscrizione a sensi dell’Art. 2 lettera b) i dirigenti in pensione, ancorchè la data di pensionamento abbia decorrenza trascorsi oltre 8 anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nel caso in cui gli stessi abbiano mantenuto l’iscrizione senza soluzione di continuità o si siano iscritti entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, nei termini previsti dall’Articolo C del Regolamento, in via convenzionale a sensi dell’ Art. 2 lettera c) oppure d).

In mancanza di tali condizioni, COMUNQUE, l’iscrizione potrà essere mantenuta SOLO ai sensi dell’articolo 2 lettera c) dello STATUTO, con il relativo contributo a carico del dirigente.

Anche in questo caso, la durata di iscrizione al FASI in qualità di dirigente in servizio o presso altre forme sostitutive prima descritte, determinerà l’eventuale applicazione della maggiorazione dei contributi come previsto dall’articolo H del REGOLAMENTO.

Ex-dirigente con indennità sostitutiva del preavviso

  • Questa condizione è TITOLO sufficiente per mantenere l’iscrizione, senza soluzione di continuità, ai sensi dell’ articolo 2 lett. d comma d0) dello STATUTO, limitatamente al periodo coperto dall’indennità.
  • Il mantenimento dell’iscrizione deve essere esplicitamente richiesto dal dirigente, entro 2 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, mediante raccomandata, utilizzando possibilmente il modulo FASI 07, compilando il quadro D.
  • Si dovrà allegare una dichiarazione dell’impresa su carta intestata della stessa ed a firma del suo Legale Rappresentante, attestante data di cessazione del rapporto di lavoro, data di inizio e fine del periodo di indennità riconosciuto.
  • I contributi relativi saranno versati secondo le modalità indicate in VERSARE I CONTRIBUTI.
  • Al termine del periodo di preavviso il Dirigente dovrà comunicare l’eventuale nuovo TITOLO di proseguimento dell’iscrizione, in mancanza del quale la stessa verrà a cessare alla conclusione del trimestre di appartenenza della data di fine del periodo di preavviso.

Ex-dirigente senza indennità sostitutiva del preavviso

Questa condizione è TITOLO sufficiente a mantenere l’iscrizione al Fondo ai sensi dell’articolo 2 lettera d comma d1) dello STATUTO, per un periodo pari ai 2 trimestri successivi a quello di cessazione del rapporto di lavoro.

  • Il mantenimento dell’iscrizione deve essere esplicitamente richiesto dal dirigente, mediante raccomandata entro 2 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, preferibilmente utilizzando il modulo FASI07, compilando il quadro D.
  • I contributi relativi saranno versati direttamente dal Dirigente, secondo le modalità indicate in VERSARE I CONTRIBUTI.

Prosecuzione volontaria contributi previdenziali

Questa condizione è TITOLO sufficiente a mantenere l’iscrizione al Fondo ai sensi dell’articolo 2 lett. d comma d2) dello STATUTO.

  • Il mantenimento dell’iscrizione deve essere esplicitamente richiesto dal dirigente, mediante raccomandata entro sei mesi dal provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione, preferibilmente utilizzando il modulo FASI07, compilando il quadro D.
  • Si dovrà allegare copia dell’autorizzazione rilasciata dall’istituto previdenziale.
  • I contributi relativi saranno versati direttamente dal Dirigente, secondo le modalità indicate in VERSARE I CONTRIBUTI.
  • È da sottolineare che l’iscrizione al Fondo ed il mantenimento di questa è legata esclusivamente al possesso dei titoli atti ad ottenere la prosecuzione volontaria ed alla relativa autorizzazione da parte dell’istituto previdenziale; non è quindi legata alla regolarità e continuità dei versamenti eseguiti a quest’ultimo.

Ex-dirigente (Statuto in vigore dal 2017)

Il dirigente non ancora pensionato, non in possesso dei requisiti previsti per la prosecuzione volontaria dei contributi previdenziali, può iscriversi o mantenere l’iscrizione al Fondo ai sensi dell’art. 2 lettera i dello Statuto.

           Il mantenimento dell’iscrizione deve essere esplicitamente richiesto dal dirigente, mediante raccomandata entro sei mesi dalla data di perdita della qualifica di dirigente.

           Il periodo di contribuzione non concorre agli effetti previsti dall’art. 2, lettera b.

NORMA TRANSITORIA

Per gli aventi diritto di cui alla lettere i) che hanno perso i requisiti prima dell’entrata in vigore dello Statuto possono richiedere l’iscrizione entro il 31.12.2017. Per tale fattispecie non viene applicata la quota di ingresso.

Dirigente operante all'estero

Il dirigente di impresa contribuente al FASI, che vada ad operare alle dipendenze di una azienda estera controllata/controllante o collegata all’azienda contribuente o che comunque risulti appartenere, come controllata o collegata, allo stesso gruppo di cui fa parte l’azienda contribuente al FASI, può mantenere l’iscrizione, per tutto il suddetto periodo di lavoro all’estero, ai sensi dell’ articolo 2 lettera f dello STATUTO.

  • Il mantenimento dell’iscrizione deve essere esplicitamente richiesto dal dirigente, mediante raccomandata entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o di messa in aspettativa, preferibilmente utilizzando il modulo FASI07, compilando il quadro D.
  • Si dovrà allegare una dichiarazione della ex impresa di appartenenza, a firma del legale rappresentante della stessa, attestante quanto sopra indicato.
  • I contributi relativi saranno versati direttamente dal Dirigente, secondo le modalità indicate in VERSARE I CONTRIBUTI.

Dovrà inoltre indicare che tipo di reiscrizione, come previsto dal citato articolo 2 lettera f dello STATUTO:

  • Senza diritto alle prestazioni e senza che tale periodo costituisca titolo per l’anzianità di iscrizione al FASI ai fini dell’individuazione della fascia di contribuzione del dirigente pensionato, versando un contributo figurativo pari al contributo di cui all’articolo G del REGOLAMENTO
  • Con diritto alle prestazioni, versando il contributo previsto per gli iscritti ai sensi dell’articolo 2 lettera c dello STATUTO

La richiesta di reiscrizione dovrà essere inoltrata:

  • Nel primo caso, senza diritto alle prestazioni, entro sei mesi dalla data di cessazione o messa in aspettativa;
  • Nel secondo caso, con diritto alle prestazioni, entro due mesi dalla dati di cessazione o messa in aspettativa.

Dirigente in aspettativa

Questa condizione è TITOLO sufficiente a mantenere l’iscrizione al Fondo ai sensi dell’articolo 2 lett. c) dello STATUTO, per il periodo di durata dell’aspettativa.

  • Il mantenimento dell’iscrizione deve essere esplicitamente richiesto dal dirigente, mediante raccomandata entro 2 mesi dall’inizio della messa in aspettativa.
  • Si dovrà allegare una dichiarazione dell’impresa di appartenenza che precisi la data di inizio della messa in aspettativa e, eventualmente, la data di fine.
  • I contributi relativi saranno versati direttamente dal Dirigente, secondo le modalità indicate in VERSARE I CONTRIBUTI.

Dirigente ex CCNL industria

È prevista la possibilità di mantenimento dell’iscrizione al Fondo in via convenzionale, a sensi dell’Articolo 2 lettera C dello Statuto, dei dirigenti in servizio che continuino a mantenere la qualifica di dirigente, ancorché con applicazione di un CCNL diverso da quello per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.

  • Il mantenimento dell’iscrizione deve essere esplicitamente richiesto dal dirigente, mediante raccomandata, entro due mesi dalla data in cui interviene la modifica del CCNL applicato per i dirigenti in servizio;
  • I contributi relativi saranno versati direttamente dal Dirigente, secondo le modalità indicate in VERSARE I CONTRIBUTI.

Recesso iscrizione

Articolo D del REGOLAMENTO

  • L’iscrizione effettuata nel primo semestre di calendario dell’anno dura fino al 31/12 dello stesso anno e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.
  • L’iscrizione effettuata nel secondo semestre di calendario dell’anno dura fino al 31/12 dell’anno successivo e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.
  • L’iscrizione cessa in generale con la perdita del TITOLO richiesto per il suo mantenimento, così come dettagliatamente descritto caso per caso.
  • In ogni altro caso, il recesso dovrà essere ESPLICITAMENTE richiesto dal TITOLARE della posizione, mediante RACCOMANDATA, da inviare anche all’azienda in caso di dirigente in servizio. La richiesta dovrà essere inviata entro il 31 ottobre affinché abbia efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Si sottolinea che, il titolare che receda dall’iscrizione:

  • se dirigente in servizio potrà chiedere la reiscrizione ancorché in possesso dei titoli richiesti e nei limiti ivi descritti;
  • il dirigente in prosecuzione volontaria potrà reiscriversi solo se maturerà un diverso titolo di iscrizione (dirigente in servizio, dirigente in pensione) sempreché in possesso dei requisiti richiesti nei due casi;
  • se dirigente in pensione NON potrà più reiscriversi

In ogni caso il dirigente che receda volontariamente dal Fondo (esclusa la perdita dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione), ove avendone i titoli, richieda nuovamente l’iscrizione, sarà tenuto al versamento di una quota di ingresso maggiorata così come previsto dall’articolo L del REGOLAMENTO.

Il Consiglio di Amministrazione potrà cancellare l’iscrizione in caso di dolo o colpa grave dell’iscritto, rifiutando altresì una successica richiesta di iscrizione.

Decesso del titolare e reversibilità

In caso di decesso del titolare di iscrizione è diritto del coniuge o dell’eventuale superstite che diventi TITOLARE della pensione chiedere il subentro in qualità di TITOLARE della posizione stessa, ai sensi dell’articolo 2 lettera g dello STATUTO.

  • Per la semplice chiusura della posizione, si dovrà inviare un certificato di morte;
  • L’eventuale voltura della posizione dovrà essere ESPLICITAMENTE richiesta dall’ avente diritto.
    Tale richiesta potrà essere inoltrata entro 12 mesi dalla data di decesso del dirigente, mediante raccomandata, fermo restando l’obbligo di contribuzione dalla predetta data di decesso;
  • Regole e condizioni contributive sono le stesse descritte per l’iscritto in qualità di pensionato titolare di pensione;
  • In caso di più contitolari ex matrimonio, il diritto all’iscrizione è riservato all’ultimo contraente di matrimonio e non è trasferibile;
  • I versamenti dei contributi e gli altri adempimenti potranno essere effettuati con la stessa modulistica inviata con il plico di inizio d’ anno in attesa di ricevere la nuova, a nuovo nome o disponendo la domiciliazione bancaria dei contributi