L’azienda che nomini o assuma un dirigente con applicazione del CCNL stipulato fra Confindustria e Federmanager e non applichi una forma di assistenza sanitaria integrativa sostitutiva ed almeno equivalente a quella prestata dal FASI, è tenuta all’iscrizione a questo Fondo.
Conseguentemente il dirigente può iscriversi come descritto nella precedente sezione IN SERVIZIO che prevede la possibilità di iscrizione anche nel caso in cui l’azienda NON SIA TENUTA ai versamenti perchè applica un forma di assistenza sostitutiva del FASI.
Anche le aziende che non sono tenute ad aderire al FASI in quanto applicano un CCNL diverso da quello sottoscritto da Confindustria e Federmanager possono iscriversi al Fondo secondo la modalità che di seguito si riporta:
L’articolo 2 lettera e) dello STATUTO prevede che:
Le aziende che applichino un CCNL diverso da quello sottoscritto da Confindustria e Federmanager, ma comunque stipulato da almeno una delle predette parti (o da una Organizzazione nazionale aderente ad una di esse), possono iscriversi a condizione che detto CCNL preveda la possibilità di iscrizione al Fondo stesso dei dirigenti in servizio.
Anche le aziende che applicano un CCNL diverso da quello per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi ma associate a Confindustria possono iscrivere al FASI i propri dirigenti.
In entrambi questi casi, tale possibilità resterà subordinata al previo consenso di Confindustria e Federmanager che ne daranno comunicazione al Fondo.
Le domande di iscrizione, in questi casi, dovranno essere presentate dalle aziende interessate, a mezzo lettera raccomandata, alla Commissione Autorizzazioni e Ricorsi del Fondo che verificherà, ai fini del loro accoglimento, la sussistenza delle condizioni previste.
L’impresa nella quale operi una forma sostitutiva del FASI, in favore dei dirigenti in servizio e pensionati, ove questa cessi, può optare per l’iscrizione al FASI secondo quanto di seguito riportato:
L’articolo 2 lettera b-bis) dello STATUTO prevede che:
I dirigenti di aziende, in servizio o pensionati, per i quali fosse operante, a sensi dell’accordo 9 dicembre 1981 e di quelli successivi, una forma sostitutiva dell’assistenza sanitaria gestita dal Fondo, ove tale forma cessi ovvero ove per singole aziende vengano meno i requisiti e le condizioni di partecipazione alla forma stessa. L’azienda interessata – ove non provveda con nuova forma sostitutiva a sensi degli accordi sopra richiamati – dovrà presentare al FASI una domanda di confluenza collettiva.
Il dettaglio di tali due modalità, di iniziativa aziendale, sono indicate nella sezione PER LE AZIENDE-Iscrivere l’azienda.
Pertanto i dirigenti appartenenti ad aziende di cui ai precedenti due articoli, a seguito del perfezionamento dell’iscrizione della propria azienda, potranno aderire al Fondo.
In tutti gli altri casi non sarà possibile l’iscrizione ai singoli dirigenti.