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Ci sono almeno 10 buoni motivi per iscriversi al Fasi

La missione del Fasi è quella di erogare ai dirigenti volontariamente iscritti, in servizio o in pensione, ed ai loro nuclei familiari prestazioni integrative dell’assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale nell’ambito di un sistema di mutualità e solidarietà intergenerazionale.

  • Perché pensa alla tua salute e al tuo benessere

    Con i pacchetti prevenzione a carico del Fondo e promuovendo dei corretti stili di vita

  • Perché non ti abbandona mai

    Nessun limite anagrafico all’iscrizione sia in attività che in pensione

  • Perché non fa selezione del rischio

    Nessuno scopo di lucro

  • Perché assiste i tuoi familiari

    Anche con possibilità di trasferimento dell’iscrizione al superstite

  • Perché crede nei suoi valori

    Mutualità e solidarietà intergenerazionale

  • Perché pensa al tuo futuro

    Premia la continuità d’iscrizione al Fondo

  • Perché ti rimborsa velocemente

    Disbrigo delle pratiche on line in maniera diretta e veloce

  • Perché ha più di 2.500 strutture convenzionate

    Selezione di strutture di eccellenza nel campo sanitario e nessun anticipo da parte dell’assistito

  • Perché non ha franchigie e massimali di rimborso

    Eccetto quanto stabilito dal Tariffario

  • Perché assiste anche in caso di non autosufficienza

    Garantisce una serie di servizi in caso di non autosufficienza

ISCRIZIONE DIRIGENTI IN SERVIZIO

Il Dirigente in servizio presso una Azienda aderente al FASI che versi i contributi stabiliti a proprio carico dalle Parti tramite accordi collettivi può iscriversi ai sensi dell’ art. 2 lett. a dello STATUTO:

  • Dovrà indicare la data in cui è stato per la prima volta nominato Dirigente;
  • Dovrà allegare una dichiarazione, firmata dal Legale Rappresentante dell’Azienda di appartenenza, riportando, su carta intestata della stessa, il testo della DICHIARAZIONE AZIENDA;
  • Il CONTRIBUTO trimestrale sarà versato dall’azienda, trattenendo la quota a carico dell’iscritto dalle relative competenze.

Il Dirigente in servizio presso un’impresa che NON SIA TENUTA al versamento dei su indicati contributi (manchi il requisito del contributo previsto a carico delle aziende) può iscriversi al Fasi ai sensi dell’ art. 2 lett. c dello STATUTO:

  • Dovrà indicare la data in cui è stato per la prima volta nominato Dirigente;
  • Dovrà allegare una dichiarazione, firmata dal Legale Rappresentante dell’Azienda di appartenenza, e su carta intestata della stessa, che comprovi la qualifica dirigenziale;
  • Il CONTRIBUTO trimestrale sarà versato dallo stesso dirigente.

ISCRIZIONE DIRIGENTI IN PENSIONE

Il Dirigente in pensione può iscriversi al FASI purché:

  • Inoltri la richiesta di iscrizione, con le già modalità descritte nella sezione ISCRIZIONE, entro sei mesi dalla data di pensionamento (ai fini dell’iscrivibilità e del computo delle necessarie condizioni, non verrà tenuto conto del differimento del pensionamento determinato da imperative norme di legge);
  • L’ultimo rapporto di lavoro con la qualifica di dirigente di impresa aderente al FASI abbia avuto durata non inferiore ad un anno e sia cessato da meno di 8 anni dalla data di pensionamento;
  • Non abbia già usufruito in qualità di pensionato, e poi volutamente rinunciato, all’iscrizione al Fasi.

Dovrà allegare alla domanda di iscrizione copia della certificazione che comprovi l’avvenuto pensionamento e copia della domanda di pensione o altro documento dalla quale sia possibile rilevare:

  • L’anzianità contributiva maturata ovvero altro titolo che ha determinato il diritto al pensionamento (dichiarazione di riconosciuta invalidità, vecchiaia);
  • La data di inizio e di risoluzione dell’ultimo rapporto di lavoro quale dirigente prima del pensionamento nonché l’impresa con la quale tale rapporto si è svolto;
  • Il periodo di eventuale iscrizione ad altre forme di assistenza sanitaria sostitutiva del FASI, nel caso in cui l’iscrizione al FASI in qualità di dirigente in servizio sia intercorsa per un periodo, anche non consecutivo, inferiore ai 10 anni.

L’iscrizione potrà essere richiesta ai sensi dell’articolo 2 lett. b dello STATUTO se l’azienda di ex appartenenza versa da almeno QUATTRO anni il contributo previsto a suo carico dagli accordi collettivi per l’assistenza sanitaria integrativa in favore dei dirigenti pensionati oppure se, pur non versando più tali contributi per mancanza di dirigenti alle dipendenze (IN FORZA) o per cessazione dell’attività anche a seguito di procedure concorsuali, abbia comunque versato tali contributi per almeno quattro anni; qualora l’ultima azienda, prima del pensionamento, non abbia completato il periodo di versamento al FASI di almeno 4 anni, il dirigente in pensione potrà iscriversi a sensi del suddetto art. 2. lettera b), purché il dirigente medesimo abbia maturato, con una o più aziende versanti al FASI, i contributi di cui all’Art. G del Regolamento, una iscrizione al FASI stesso in qualità di dirigente in servizio per almeno 8 anni;.
Ove non ricadano le condizioni suddette, l’iscrizione potrà essere perfezionata ai sensi dell’articolo 2 lettera c dello STATUTO.

Come indicato all’articolo 2 lettera g dello STATUTO, i titolari di pensione di reversibilità o superstiti di dirigente NON ISCRITTO al Fondo alla data del decesso, non potranno richiedere l’iscrizione al FASI.
I titolari di pensione di reversibilità o superstiti di dirigente ISCRITTO al Fondo alla data del decesso, potranno, invece, richiedere il mantenimento dell’iscrizione come descritto in COMUNICARE LE VARIAZIONI-Decesso del titolare e reversibilità.

Il CONTRIBUTO trimestrale relativo sarà versato dallo stesso dirigente pensionato o titolare di pensione di reversibilità o superstiti.

ISCRIZIONE EX DIRIGENTE CON/SENZA INDENNITÀ SOSTITUTIVA PREAVVISO

L’ex dirigente di impresa aderente al FASI, non pensionato, per i quali sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro senza preavviso o con riconoscimento di un periodo coperto da indennità sostitutiva del preavviso non lavorato, non possono iscriversi ma possono mantenere l’iscrizione a questo titolo per il previsto periodo ove, alla data della perdita della qualifica, fosse già iscritto al Fondo come rispettivamente indicato all’articolo 2 lettera d comma d1 e d0 dello STATUTO.

Il mantenimento dell’iscrizione potrà essere richiesto come descritto in COMUNICARE LE VARIAZIONI-Cessazione o variazione di azienda.

DIRIGENTE PROSECUTORE VOLONTARIO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

L’ex dirigente di Azienda aderente al FASI, prosecutore volontario dei contributi previdenziali, può iscriversi al Fondo, purché inoltri la richiesta entro sei mesi dal provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, ai sensi dell’ articolo 2 lettera d comma d2 dello STATUTO.

Dovrà:

  • Indicare sul modulo di iscrizione la data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria;
  • Allegare copia della prevista autorizzazione rilasciata dall’Istituto Previdenziale;
  • Allegare dichiarazione dell’ultima impresa di appartenenza comprovante la qualifica dirigenziale;
  • Versare IN PROPRIO il CONTRIBUTO trimestrale.

Il mantenimento dell’iscrizione al Fasi, in questo caso, NON è condizionato dalla regolarità e continuità dei versamenti previdenziali ma solo dal mantenimento delle condizioni richieste per l’autorizzazione alla prosecuzione stessa.

Quindi l’eventuale interruzione dei versamenti previdenziali NON costituisce da solo motivo di recesso dell’iscrizione al Fasi che dovrà, eventualmente, essere richiesto esplicitamente seguendo le relative regole.

ISCRIZIONE EX-DIRIGENTE (STATUTO IN VIGORE DAL 2017)

Può iscriversi il dirigente non ancora in pensione che ha perso la relativa qualifica, a condizione che abbia precedentemente maturato una anzianità di iscrizione al Fondo di almeno 2 anni. Per tale tipologia di iscrizione, la contribuzione prevista sarà pari alla somma del contributo previsto, rispettivamente, a carico del dirigente (articolo H del Regolamento 1) e dell’azienda (articolo F del Regolamento 1). Il periodo di contribuzione non concorre agli effetti previsti al precedente articolo 2, lettera b).

ISCRIZIONE DIRIGENTE OPERANTE ALL'ESTERO

Il dirigente di Azienda contribuente al FASI, che vada ad operare alle dipendenze di una azienda estera controllata/controllante o collegata all’azienda contribuente o che comunque risulti appartenere, come controllata o collegata, allo stesso gruppo di cui fa parte l’azienda contribuente al FASI, può iscriversi, per tutto il suddetto periodo di lavoro all’estero, ai sensi dell’ articolo 2 lettera f dello STATUTO.

Dovrà:

  • Indicare sul modulo di iscrizione la data di cessazione del rapporto di lavoro o messa in aspettativa;
  • Allegare una dichiarazione della ex Azienda di appartenenza, a firma del legale rappresentante della stessa, attestante quanto sopra indicato;
  • Versare IN PROPRIO il CONTRIBUTO trimestrale.

Dovrà inoltre indicare che tipo di iscrizione/reiscrizione, come previsto dal citato articolo 2 lettera F dello STATUTO:

  • Senza diritto alle prestazioni e senza che tale periodo costituisca titolo per l’anzianità di iscrizione al FASI ai fini dell’individuazione della fascia di contribuzione del dirigente pensionato, versando un contributo figurativo pari al contributo di cui all’articolo G del REGOLAMENTO
  • Con diritto alle prestazioni, versando il contributo previsto per gli iscritti ai senzi dell’articolo 2 lettera C dello STATUTO

La richiesta di iscrizione/reiscrizione dovrà essere inoltrata:

  • Nel primo caso, senza diritto alle prestazioni, entro sei mesi dalla data di cessazione o messa in aspettativa;
  • Nel secondo caso, con diritto alle prestazioni, entro due mesi dalla data di cessazione o messa in aspettativa.

ISCRIZIONE DIRIGENTE IN SERVIZIO (ALTRE SITUAZIONI)

L’azienda che nomini o assuma un dirigente con applicazione del CCNL stipulato fra Confindustria e Federmanager e non applichi una forma di assistenza sanitaria integrativa sostitutiva ed almeno equivalente a quella prestata dal FASI, è tenuta all’iscrizione a questo Fondo.

Conseguentemente il dirigente può iscriversi come descritto nella precedente sezione IN SERVIZIO che prevede la possibilità di iscrizione anche nel caso in cui l’azienda NON SIA TENUTA ai versamenti perchè applica un forma di assistenza sostitutiva del FASI.

Anche le aziende che non sono tenute ad aderire al FASI in quanto applicano un CCNL diverso da quello sottoscritto da Confindustria e Federmanager possono iscriversi al Fondo secondo la modalità che di seguito si riporta:

L’articolo 2 lettera e) dello STATUTO prevede che:
Le aziende che applichino un CCNL diverso da quello sottoscritto da Confindustria e Federmanager, ma comunque stipulato da almeno una delle predette parti (o da una Organizzazione nazionale aderente ad una di esse), possono iscriversi a condizione che detto CCNL preveda la possibilità di iscrizione al Fondo stesso dei dirigenti in servizio.
Anche le aziende che applicano un CCNL diverso da quello per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi ma associate a Confindustria possono iscrivere al FASI i propri dirigenti.
In entrambi questi casi, tale possibilità resterà subordinata al previo consenso di Confindustria e Federmanager che ne daranno comunicazione al Fondo.
Le domande di iscrizione, in questi casi, dovranno essere presentate dalle aziende interessate, a mezzo lettera raccomandata, alla Commissione Autorizzazioni e Ricorsi del Fondo che verificherà, ai fini del loro accoglimento, la sussistenza delle condizioni previste.

L’impresa nella quale operi una forma sostitutiva del FASI, in favore dei dirigenti in servizio e pensionati, ove questa cessi, può optare per l’iscrizione al FASI secondo quanto di seguito riportato:

L’articolo 2 lettera b-bis) dello STATUTO prevede che:
I dirigenti di aziende, in servizio o pensionati, per i quali fosse operante, a sensi dell’accordo 9 dicembre 1981 e di quelli successivi, una forma sostitutiva dell’assistenza sanitaria gestita dal Fondo, ove tale forma cessi ovvero ove per singole aziende vengano meno i requisiti e le condizioni di partecipazione alla forma stessa. L’azienda interessata – ove non provveda con nuova forma sostitutiva a sensi degli accordi sopra richiamati – dovrà presentare al FASI una domanda di confluenza collettiva.

Il dettaglio di tali due modalità, di iniziativa aziendale, sono indicate nella sezione PER LE AZIENDE-Iscrivere l’azienda.

Pertanto i dirigenti appartenenti ad aziende di cui ai precedenti due articoli, a seguito del perfezionamento dell’iscrizione della propria azienda, potranno aderire al Fondo.

In tutti gli altri casi non sarà possibile l’iscrizione ai singoli dirigenti.

ISCRIZIONE NUCLEO FAMILIARE

Il dirigente (o comunque il titolare dell’iscrizione al FASI), può chiedere l’estensione dell’assistenza al proprio nucleo familiare ai sensi dell’articolo A del REGOLAMENTO ed in particolare:

Senza contributo aggiuntivo:

  • Il coniuge
  • Il convivente more uxorio, limitatamente al periodo di iscrizione del dirigente in attività di servizio
  • il figlio fino al compimento del 18° anno di età
  • I figli di età superiore ai 18 anni, in regolare corso di studio pre-universitario (fino a 21 anni) oppure in regolare corso di studio universitario (fino a 26 anni), quando non percepiscano redditi superiori al valore fissato dalla normativa in vigore per la corresponsione degli assegni familiari (L. 17.5.88 n. 153), attualmente pari a € 614,22 mensili.

I conviventi more uxorio, possono essere assistiti dal Fasi, a decorrere dal 1° maggio 2016, limitatamente al periodo di iscrizione del dirigente in attività di servizio.
L’iscrizione del convivente potrà essere richiesta dal momento dell’iscrizione del dirigente, purché la convivenza abbia avuto inizio da almeno due anni consecutivi alla data di richiesta dell’iscrizione stessa.
L’iscrizione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo all’inoltro della richiesta, mentre l’assistenza decorrerà trascorso un periodo di sei mesi dall’iscrizione stessa.
Suddetta iscrizione non sarà possibile qualora nel nucleo familiare già assistito dal Fondo sia presente il coniuge dell’iscritto, senza che risulti pronunciata sentenza di divorzio.
La convivenza dovrà essere certificata secondo le modalità stabile dal Fasi ed indicate nella modulistica prelevabile da questo sito.
Entro il mese di dicembre di ciascun anno, per confermare l’assistibilità per l’anno successivo, il dirigente è tenuto ad inoltrare una ulteriore autocertificazione con la quale i conviventi devono confermare la sussistenza delle condizioni di convivenza more uxorio.

Sono equiparati ai figli, il figlio adottivo o in affidamento temporaneo preadottivo con espresso provvedimento di assegnazione diretta da parte del Giudice Tutelare al titolare dell’iscrizione al Fasi.

Con contributo aggiuntivo:

  • Genitori del titolare di posizione, a carico e quindi con un reddito, attualmente, inferiore ad € 614,22 mensili (€ 1.074,88 mensile se entrambi i genitori).

L’estensione dell’assistenza al nucleo familiare deve essere richiesta contestualmente all’iscrizione perché entri in vigore insieme a questa, indicando la composizione del nucleo sulla domanda di iscrizione.

Per il genitore a carico, ove la richiesta non fosse contestuale all’iscrizione, non potrà più essere accettata se richiesta successivamente. Per gli altri familiari la decorrenza, se richiesta successivamente all’iscrizione del titolare, sarà il primo giorno del mese successivo alla data di inoltro della stessa.
La partecipazione alla composizione del nucleo familiare assistito è subordinata alla trasmissione delle richieste di prestazioni tramite l’iscritto al quale soltanto sarà inviato il rimborso in quanto titolare esclusivo del diritto alle prestazioni.

Per perfezionare l’iscrizione il dirigente dovrà allegare:

  • Per il coniuge ed i figli fino al 18° anno di età:
    • Certificato di stato di famiglia con indicazione del grado di parentela (stato di famiglia uso assegni familiari)
    • In alternativa, stato di famiglia corredato da una dichiarazione del titolare dell’iscrizione attestante il grado di parentela, secondo il testo prelevato dalla sezione “modulistica” di questo sito.
  • Per il convivente more uxorio:
    • Certificato di stato di famiglia corredato dalla dichiarazione di convivenza more uxorio, secondo il testo riportato nella sezione “modulistica” del presente sito
  • Per i figli di età superiore ai 18 anni (oltre al documento di cui sopra):
    • Certificato di studio per i figli studenti o certificato di invalidità (maggiore del 66%) per eventuali figli invalidi
    • Dichiarazione di responsabilità a firma del figlio interessato.

In entrambi i casi, per i figli adottivi o in affidamento temporaneo preadottivo, copia della sentenza di adozione o disposizione di affidamento rilasciato dalle competenti autorità.

Per i genitori:

  • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 15 del 4.1.1968 attestante il grado di parentela
  • In alternativa, dichiarazione del titolare dell’iscrizione attestante il grado di parentela, secondo il testo prelevato dalla sezione “modulistica” di questo sito.
  • Dichiarazione di responsabilità del genitore interessato.